Cos'è la dichiarazione di conformità

L’attività di impiantistica è regolamentata da un documento che attesta la dichiarazione di conformità di un impianto installato da un’impresa abilitata a questo genere di progetti. Questo certificato è stata dichiarato legge a tutti gli effetti dal Decreto del Ministero nel 2008. La dichiarazione di conformità è un documento molto importante che serve a tutelare il cliente, ma che molto spesso si omette e viene a mancare.

Rilascio della dichiarazione di conformità

Dopo aver svolto delle manutenzioni o aver sostituto e installato un impianto, il proprietario dell’impresa che ha svolto il lavoro, ha il diritto ed il dovere di rilasciare la dichiarazione di conformità. Il documento è una copia, (quindi un fac-simile) dell’originale, che però possiede anche altri allegati importanti, oltre alla dichiarazione vera e propria. Gli altri allegati obbligatori sono: tutta la progettazione dell’impianto; l’elenco di tutti gli strumenti ed i macchinari utilizzati, con annessi certificati; copia del documento, inviato dalla Camera di Commercio dell’impresa, che attesta il riconoscimento di tutti i requisiti adeguati e professionali.

Nel caso in cui l’impianto non è stato sostituito, ma soltanto modificato, il certificato dovrà comunque esserci, per dare conto della sicurezza della parte modificata e, infine, di tutto l’impianto. La Camera di Commercio è un ente che ha la responsabilità di verificare e compiere dei controlli necessari. La dichiarazione di conformità, però, non va rilasciata presso questo ente, ma depositata al Comune della propria città, presso lo sportello dedicato all’edilizia. Il certificato di un impianto serve ad allacciare il gas, l’acqua e la luce, ed inoltre è necessario per avere il certificato di agibilità e crearne uno sulla prevenzione degli incendi, che viene chiesto dai Vigili del Fuoco.

Sostitutivo della dichiarazione della conformità

Quando una dichiarazione di conformità non è reperibile, allora si controlla che le modifiche dell’impianto siano state svolte almeno dopo l’entrata in vigore del decreto del 2008. In questo caso, allora, è possibile sostituire la dichiarazione di conformità con quella di Rispondenza. Naturalmente, per avere questo nuovo tipo certificato è necessario che l’impianto venga controllato da un tecnico specializzato, o verificato da un responsabile dell’impresa, per poi essere dichiarato agibile e conforme. Quindi, prima di entrare in possesso di una nuova certificazione, è importante verificare l’impianto con dei sopralluoghi mirati.

Dichiarazione assente

Nel caso in cui per la modifica o la manutenzione di un impianto, realizzato dopo il 2008, non è stato rilasciato alcun certificato per la conformità, allora la dichiarazione sostitutiva di Rispondenza non può essere concessa né attuata. Questo perché il certificato DiRi (dichiarazione di rispondenza) può sanare una mancanza solo per impianti precedenti al Decreto Ministeriale del 2008. L’unica cosa che resta da fare, in questo caso, è creare o modificare l’impianto già presente, anche se non ha bisogno di nessun restauro o nessuna manutenzione, e creare, quindi, una nuova dichiarazione di conformità, che deve essere rilasciata solo ed esclusivamente dall’impresa che ha svolto i lavori.

Firma del documento

La dichiarazione di conformità ha la funzione di chiarire e garantire che l’impresa che ha svolto la modifica o la manutenzione dell’impianto, ha seguito delle norme tecniche, ha utilizzato dei materiali adatti e ha seguito tutte le indicazioni fornite dal progetto. Inoltre, la stessa impresa garantisce la sicurezza e la funzionalità dell’impianto stesso. Io responsabilità tecnico e il legale che rappresenta l’impresa hanno il dovere di timbrare e consegnare la dichiarazione. Gli allegati obbligatori che ne susseguono vanno firmati soltanto dal legale, mentre invece il progetto va timbrato dal tecnico responsabile.

Impianto a norma

Un impianto si considera a norma, quando rispetta le leggi del decreto in vigore nell’epoca in cui è stato realizzato o modificato. Ed esempio, un impianto realizzato prima del 2008, e quindi prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, si considera a norma se prima era conforme a ciò che richiedeva la legge dell’epoca e se questo può essere documentato e testato. Naturalmente, come già accennato prima, se la dichiarazione di validità non può essere reperibile, allora viene sostituita con quella di Rispondenza.

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni emanate insieme al Decreto Ministeriale del 2008, queste sono, il più delle volte, rivolte alla Camera di Commercio. Quest’ultima, infatti, ha il compito di mettere in atto i controlli necessari a salvaguardare la sicurezza di un impianto e del cliente, ed intervenire nel caso in cui ci si renda conto di alcune negligenze di un’impresa, provvedendo quindi alla sospensione di quest’ultima, se l’inadempienza è verificata almeno 3 volte. Ma la Camera di Commercio non è l’unica a subire sanzioni, infatti anche i tecnici del progetto ed i collaudatori possono avere dei provvedimenti di tipo disciplinare, a causa del mancato adempimento alle norme. Chi commissiona il lavoro, al contrario di ciò che si pensa, non è sempre immune a sanzioni o a denunce. Questo perché spetta comunque al committente verificare se l’impresa alla quale ci si rivolge per un lavoro di impiantistica, sia a tutti gli effetti certificata e abilitata. Infatti le imprese serie, e quindi abilitate a modificare ed installare degli impianti, sono tutte iscritte al registro o all’albo delle imprese.